Sez. L, Sentenza n. 13181 del 08/06/2009 (Rv. 608785 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti di fine rapporto spettanti al lavoratore licenziato - Interessi e rivalutazione monetaria - Azione per il relativo conseguimento - Ammissione del datore a concordato preventivo - Irrilevanza - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
Il lavoratore licenziato, già dipendente di impresa ammessa a concordato preventivo, può agire dinanzi al giudice competente per ottenere gli interessi e la rivalutazione monetaria sui crediti di fine rapporto anche successivamente alla presentazione della domanda di concordato preventivo, giacché tale procedura preclude le azioni esecutive, ma non le azioni di accertamento e condanna, che restano proponibili anche per ciò che riguarda gli accessori da ritardo, il cui corso non è sospeso per effetto della procedura medesima.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)