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Sez. U, Sentenza n. 18262 del 10/09/2004 (Rv. 576973 - 01)

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE | Canoni per le piccole derivazioni di acqua pubblica - D.M. 2 marzo 1998, n. 258 (art. 1, primo comma, lettera c) - Illegittimità per mancanza di base legale - Successiva circolare ministeriale dichiarativa della inoperatività della norma del citato D.M. - Venir meno dell'interesse della parte alla dichiarazione di illegittimità, "in parte qua", del regolamento n. 258 del 1998 - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576973-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE

L'art. 24, quarto comma, della legge 25 agosto 1991, n. 282, nel sostituire l'art. 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, ha fissato il canone annuo relativo alle utenze di acqua pubblica da esso individuate in lire 15.744 per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, e ciò a decorrere dal primo gennaio 1990 (e, quindi, per l'intero periodo già contemplato dall'art. 12, quinto comma, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, che per rideterminazione in aumento dei canoni demaniali faceva riferimento a tale data come momento iniziale). Il citato art. 24, quarto comma, con la stessa decorrenza ha altresì abrogato le disposizioni, relative al canone in questione, contenute nel menzionato art. 12, quinto comma, del D.L. n. 90 del 1990. Ne deriva che - escluso dall'ambito applicativo di quest'ultima norma ogni riferimento ai canoni per le utenze di acqua pubblica (di cui all'art. 10, primo comma, lettera e, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692), il Ministero delle finanze, nell'emanare, in attuazione del citato art. 12, quinto comma, del D.L. n. 90 del 1990, il decreto 2 marzo 1998, n. 258 (Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per la l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato), non poteva esercitare la potestà regolamentare anche relativamente ai canoni per le utenze di acqua pubblica, di tal che, nel detto D.M., la disposizione relativa ai canoni dovuti (in lire 62.976) per le piccole derivazioni ad uso idroelettrico (art. 1, primo comma, lettera c), è stata illegittimamente introdotta. Nè rileva la circostanza che la disposizione regolamentare "de qua" sia stata resa inoperante da una successiva circolare ministeriale (la n. 54661 del 28 settembre 1998): poiché le circolari della P.A. non hanno natura normativa né costituiscono fonti del diritto, essendo atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi della medesima, deve escludersi che esse siano idonee a paralizzare l'efficacia della fonte regolamentare, e quindi a far venir meno l'interesse della parte a sentir dichiarare l'illegittimità della disposizione recata dall'art. 1, primo comma, lettera c), del D.M. n. 258 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 12 com. 5 CORTE COST., Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST., Legge 09/01/1991 num. 9 art. 32, Legge 25/08/1991 num. 282 art. 24 com. 4, Decr. Minist. Finanze 02/03/1998 num. 258 art. 1 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)