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Sez. 5, Sentenza n. 14619 del 10/11/2000 (Rv. 541568 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | Circolari e risoluzioni ministeriali in materia tributaria - Fonte di diritti o di obblighi - Esclusione - Efficacia vincolante per i giudici e per i contribuenti - Esclusione - Conseguenze - Impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541568-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE

L'amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute e, di fronte alle norme tributarie, detta amministrazione ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la cosiddetta interpretazione ministeriale(proveniente di solito da uffici centrali dell'Amministrazione finanziaria), sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici, né costituisce fonte di diritto. Conseguentemente a detti atti ministeriali non si estende il controllo di legittimità esercitato dalla Corte di Cassazione(ex artt. 11 Cost. 360 cod. proc. civ.), in quanto essi non sono manifestazione di attività normativa, bensì atti interni della medesima Pubblica Amministrazione destinati ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti ma inidonei ad incidere sul rapporto tributario.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)