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Sez. 1, Sentenza n. 7852 del 22/08/1997 (Rv. 506968 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO | Compenso - Liquidazione - Scaglione massimo di valore "non oltre il miliardo" ex d.P.R. n. 352 del 1988 - Limite insuperabile - Contrasto di detto limite con gli artt. 35, 36 Cost. e 2233 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506968-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO

In tema di liquidazione dell'onorario del consulente tecnico di ufficio, lo scaglione massimo di valore, per il calcolo a percentuale dell'onorario medesimo, fissato dall'art. 2 del d.P.R. n. 352 del 1988 in "non oltre il miliardo di lire", configura un limite insuperabile, che non contrasta né con gli artt. 35 e 36 Cost., né con l'art. 2233 cod. civ.. Infatti, la razionalità della scelta legislativa è suffragata dalla posizione stessa dei consulenti d'ufficio, i quali, nella loro qualità di ausiliari del giudice, non possono essere considerati, ai fini della valutazione delle loro prestazioni, come semplici lavoratori autonomi (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, prescindendo dalla qualificazione del citato d.P.R. come atto amministrativo regolamentare o come fonte normativa primaria, ha escluso la possibilità per il giudice ordinario di procedere alla disapplicazione del decreto stesso).

Riferimenti normativi: DPR 27/07/1988 num. 352 art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)