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Sez. 1, Sentenza n. 4791 del 16/05/1994 (Rv. 486636 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Legittimazione all'impugnazione - Attiva | Consulente tecnico - Compenso - Liquidazione - Relativo decreto del Pretore nell'esercizio delle sue funzioni requirenti - Impugnazione - Soggetti legittimati - P.M. presso il Tribunale - Inclusione.
Stato
decisa il 1994-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486636-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Legittimazione all'impugnazione - Attiva

Il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico, emesso dal Pretore nell'esercizio delle sue funzioni requirenti, e cioè dal P.M. presso la Pretura, come può essere impugnato dal difensore dell'imputato, così può essere impugnato, oltre che dallo stesso P.M. presso la Pretura che ha conferito l'incarico e che si accorga dell'erroneità della compiuta liquidazione, anche dal P.M. presso il Tribunale, in quanto espressamente l'art. 11, quinto comma, della legge 8 luglio 1980 n. 319 gli conferisce tale legittimazione, che non è venuta meno a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271) atteso che l'art. 73 delle disp. di att. di detto codice, per le liquidazioni al consulente tecnico, rinvia alla predetta legge n. 319 del 1980.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 73, Legge 28/05/1931 num. 602 art. 73, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 271 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)