Sez. 2, Sentenza n. 1456 del 29/03/1978 (Rv. 390836 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - COSTRUZIONE DI UN POZZO NERO NEL CORTILE - COMUNIONE PRO-INDIVISO DEL MANUFATTO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - USO LECITO DEL CORTILE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - COSTRUZIONE DI UN POZZO NERO NEL CORTILE - COMUNIONE PRO-INDIVISO DEL MANUFATTO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - USO LECITO DEL CORTILE.*
La costruzione di un pozzo nero, eseguita nel cortile comune da parte di uno dei condomini dell'edificio, che ricada, in virtu del principio dell'accessione, in comunione pro-indiviso, e del quale, pertanto, gli altri condomini possono fare uso al pari del condominio costruttore, rappresenta un uso consentito della cosa comune, non dando luogo ad alterazione dell'utilizzazione diretta dell'area sovrastante secondo la sua destinazione naturale e non impedendo, nel caso in cui non sia sufficiente a soddisfare le esigenze delle varie unita immobiliari, la possibilita di una pari utilizzazione della parte residua del fondo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)