Sez. 3, Sentenza n. 2412 del 04/09/1974 (Rv. 370806 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA D'UFFICIO DEL FATTO COSTITUTIVO IN SENSO DIVERSO DA QUELLA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA D'UFFICIO DEL FATTO COSTITUTIVO IN SENSO DIVERSO DA QUELLA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA.*
Il giudice di appello ha il potere-dovere di procedere, anche d'ufficio, indipendentemente da censure mosse sul punto alla motivazione della sentenza di primo grado, ed anche in contrasto con quanto ritenuto dai primi giudici, all'esatta qualificazione giuridica del fatto costitutivo posto a fondamento della domanda, inquadrando, conseguentemente, l'Azione proposta nella tipizzazione legislativa che le e propria, con il solo limite che non puo modificare gli elementi costitutivi della domanda proposta dalla parte, cosi trasformandola in una domanda diversa, cioe non puo modificarne il fatto costitutivo (causa petendi) e la richiesta concreta (petitum). (V 1001'72, mass n 357318).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)