Sez. 3, Sentenza n. 1001 del 28/03/1972 (Rv. 357318 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO - QUALIFICAZIONE DIVERSA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - POSSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO - QUALIFICAZIONE DIVERSA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - POSSIBILITA.*
Al giudice di appello e consentito dare una qualificazione giuridica diversa da quella data dal primo giudice al rapporto posto a base della domanda, in quanto rientra fra i doveri del giudice dell'impugnazione inquadrare nell'esatta disciplina giuridica il fatto posto a fondamento della domanda. (V 1114'70, mass n 346679).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)