Sez. 2, Sentenza n. 1 del 05/01/1983 (Rv. 424796 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - ALEA NORMALE DEL CONTRATTO - NOZIONE - OSCILLAZIONI DI VALORE DELLE PRESTAZIONI ORIGINATE DA NORMALI FLUTTUAZIONI DI MERCATO - INCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - ALEA NORMALE DEL CONTRATTO - NOZIONE - OSCILLAZIONI DI VALORE DELLE PRESTAZIONI ORIGINATE DA NORMALI FLUTTUAZIONI DI MERCATO - INCLUSIONE.*
L'alea normale di un contratto che a norma dell'art. 1467, comma secondo, cod. civ. non legittima la risoluzione per sopravvenuta onerosità comprende anche le oscillazioni di valore delle prestazioni che possono ritenersi originate dalle regolari e normali fluttuazioni del mercato, senza che tale alea possa confondersi con quell'elemento intrinseco che definisce ed individua i cosiddetti contratti aleatori. Infatti in questi ultimi l'alea si pone come momento originario ed essenziale che colora e qualifica lo schema causale del contratto, mentre l'alea normale, che si può dire esista sempre nel momento in cui si perfeziona un contratto, non potendosi mai escludere che vicende economiche sopravvenute possano alterare quella situazione di equilibrio che le parti avevano ritenuto concordemente di porre in essere, rimane un momento del tutto intrinseco al meccanismo ed al contenuto del contratto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)