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Sez. 2 - , Ordinanza n. 28049 del 02/11/2018 (Rv. 651524 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Ricorsi introdotti ai sensi degli artt. 28 ss. della l. n. 794 del 1942 – Contestazioni del cliente relative all’"an debeatur" – Conseguenze - Inammissibilità dei ricorsi - Sussistenza - Mutamento del rito - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651524-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, il giudizio introdotto secondo l'ormai abrogata procedura prevista dagli artt. 28 ss. della l. n.794 del 1942 va dichiarato inammissibile quando vi sia contestazione del cliente sull'"an debeatur" della pretesa, essendo il suo oggetto limitato alla determinazione del "quantum" del compenso dovuto al professionista. Non è, inoltre, neppure possibile un mutamento del rito, poiché questo rimane circoscritto alla sola ipotesi in cui l'assistito, convenuto dal suo legale, abbia sollevato eccezioni o domande riconvenzionali idonee ad ampliare il "thema decidendum" le quali, pur non esorbitando dalla competenza del giudice adito, non si prestino ad un'istruttoria sommaria, così rendendone necessaria la trattazione nelle forme del rito ordinario a cognizione piena, previa separazione delle domande.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)