Sez. 1, Sentenza n. 6484 del 10/12/1984 (Rv. 438068 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESTENSIONE AI TERMINI SOSTANZIALI - INAMMISSIBILITÀ - CONTRASTI CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESTENSIONE AI TERMINI SOSTANZIALI - INAMMISSIBILITÀ - CONTRASTI CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
La sospensione dei termini durante il periodo feriale, disposta dall'art. 1 della legge 14 luglio 1965 n. 818 e dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, riguarda soltanto i termini processuali, cioè i termini inerenti al compimento di Atti del processo, e non opera, pertanto, nei confronti dei termini sostanziali. Tale interpretazione delle norme in tema di sospensione dei termini manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 cost. In quanto l'indicata diversità di disciplina fra termini sostanziali e termini processuali si giustifica nella necessità di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e di evitare che gli effetti negativi della sospensione dei termini si ripercuotano al di fuori del processo, investendo anche rapporti di diritto sostanziale. (V 5880/81, mass n 416632).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)