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Sez. 1, Sentenza n. 2542 del 15/11/1988 Ud. (dep. 22/02/1990) Rv. 183449 - 01

ARMI - IN GENERE - PARTE DI ARMA - NOZIONE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1988-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183449-01

ARMI - IN GENERE - PARTE DI ARMA - NOZIONE - RAGIONE.*

La ratio del divieto riferito alle "parti" di arma va individuata nell'esigenza di impedire che, attraverso la scomposizione di un'arma intera e l'eventuale ripartizione delle componenti così ottenute tra più persone e in più luoghi, si eludano i divieti concernenti l'arma nel suo complesso che potrà, poi, all'occorrenza essere ricomposta. La parte di arma a cui la legge fa riferimento dovrà possedere una propria funzionalità ed efficienza, in modo che aggregata alle altre mancanti serva a ricostruire l'arma nella sua interezza. (Conf mass n 180228).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 10, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)