Sez. 1, Sentenza n. 701 del 14/03/1988 Ud. (dep. 21/01/1989) Rv. 180228 - 01
ARMI - IN GENERE - "PARTE" DI ARMA - ATTRIBUIBILITÀ DELLA QUALIFICA - REQUISITI DELL'AUTONOMIA FUNZIONALE DI ESSA E DELLA FACILE RICOMPOSIZIONE DELL'INTERO - FATTISPECIE.*
ARMI - IN GENERE - "PARTE" DI ARMA - ATTRIBUIBILITÀ DELLA QUALIFICA - REQUISITI DELL'AUTONOMIA FUNZIONALE DI ESSA E DELLA FACILE RICOMPOSIZIONE DELL'INTERO - FATTISPECIE.*
Ai fini dell'attribuibilità della qualifica di "parte" di una singola arma, che consente la incriminazione della condotta che la concerne, è sufficiente l'autonomia funzionale di essa che ne rende possibile l'individuazione come elemento strutturale tipico della arma stessa, e la facile ricomposizione dell'intero senza la necessità di speciali procedimenti. (fattispecie di caricatore per fucile colt ritenuto parte di arma da guerra). (V mass n 175243; (V mass n 157854; (V mass n 167337).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 3, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 9 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)