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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16051 del 26/06/2013 (Rv. 626954 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Decisione sulla competenza successiva alla legge n. 69 del 2009 - Forma del provvedimento - Ordinanza - Impugnabilità con regolamento di competenza - Preventivo invito alla precisazione delle conclusioni - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626954-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla sola competenza, per effetto della legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone sempre la rimessione in decisione della causa preceduta dall'invito a precisare le conclusioni. Ne discende che, ove il giudice unico, che nelle cause attribuite al tribunale in composizione monocratica assomma in sé le funzioni di istruzione e decisione, si limiti a dare provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio pur a fronte d'una eccezione di incompetenza (nella specie, ammettendo le prove richieste e fissando apposita udienza per la relativa assunzione e successiva udienza di precisazione delle conclusioni), l'ordinanza così pronunciata non riveste natura di decisione affermativa sulla competenza, impugnabile ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., sicché il ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)