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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4986 del 28/02/2011 (Rv. 617104 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Decisione sulla competenza successiva alla legge n. 69 del 2009 - Forma del provvedimento - Ordinanza - Impugnabilità con regolamento di competenza - Preventivo invito alla precisazione delle conclusioni - Esternazione della rimessione della causa in decisione - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617104-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza per effetto della l. 18 giugno 2009 n. 69, la decisione affermativa della competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ. (ed ai sensi dello stesso art. 189 cod. proc. civ. in relazione all'art. 281 quinquies cod. proc. civ. per il procedimento di decisione del giudice monocratico) preceduta dall'invito a precisare le conclusioni. Ne discende che, ove nel procedimento davanti al giudice monocratico quest'ultimo esterni espressamente od implicitamente in un'ordinanza, senza aver provveduto agli adempimenti sopra indicati, un convincimento sulla competenza e dia provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza non ha natura di decisione affermativa sulla competenza impugnabile ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., sicchè il ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)