Sez. 5, Sentenza n. 10318 del 17/05/2005 (Rv. 584604 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE | Ritenuta su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari - Disciplina dell'art. 32 del d.l. n. 69 del 1989 - Applicabilità alle sole obbligazioni emesse dopo l'entrata in vigore della disposizione - Proroga del termine di scadenza di obbligazioni emesse in precedenza - Applicabilità del detto "ius superveniens" - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, l'art. 32 del d.l. n. 69 del 1989, convertito in legge n. 154 del 1989, che ha elevato dal 12.50 al 30.00 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, non può applicarsi ad obbligazioni che, emesse in epoca antecedente all'entrata in vigore della disposizione citata, abbiano subito una proroga del termine di godimento nella vigenza dello "ius superveniens". Infatti, il mutamento di un solo elemento del contratto, nella specie il termine di scadenza, non costituisce condizione sufficiente perché si abbia la novazione del rapporto obbligatorio, occorrendo, invece, a tal fine che il rapporto obbligatorio esistente sia estinto con la nascita di una nuova obbligazione, connotata non solo dall'"aliquid novi" ma anche da altri elementi, quali la "causa novandi" (intesa come interesse delle parti all'effetto novativo) e "l'animus novandi" (inteso come manifestazione inequivoca da parte di tutti i contraenti del rapporto originario dell'intento novativo).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 32, Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)