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Sez. L, Sentenza n. 6517 del 30/11/1982 (Rv. 424149 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - REQUISITO DELLA SUBORDINAZIONE NELLE PRESTAZIONI DI UN PROPAGANDISTA DI PRODOTTI MEDICINALI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424149-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - REQUISITO DELLA SUBORDINAZIONE NELLE PRESTAZIONI DI UN PROPAGANDISTA DI PRODOTTI MEDICINALI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Al fine di stabilire la presenza o meno del requisito della subordinazione nelle prestazioni di un cosiddetto propagandista di prodotti medicinali, il giudice del merito deve indagare sulle modalità caratterizzanti lo svolgimento della relativa attività, viste sia nella previsione contrattuale che nella attivazione concreta della stessa, per accertare la maggiore o minore intensità dell'intervento del creditore della prestazione e l'atteggiamento più o meno autonomo della posizione del prestatore d'opera, attribuendo, a tal fine, particolare rilievo all'esame dei tempi e dei modi delle visite ai clienti, della provenienza dei mezzi propagandistici, dell'impostazione e responsabilità del lavoro, dell'esistenza o meno di una organizzazione imprenditoriale o autonoma rispetto a quella del committente, del tipo di corrispettivo pattuito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)