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Sez. U, Sentenza n. 1678 del 24/03/1981 (Rv. 412354 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - MESSO DELL'UFFICIO DI CONCILIAZIONE - RAPPORTO CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412354-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - MESSO DELL'UFFICIO DI CONCILIAZIONE - RAPPORTO CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Le prestazioni lavorative di un messo dell'ufficio di conciliazione, ancorche munito dell'autorizzazione del Presidente del tribunale a norma dell'art 28 dell'ordinamento giudiziario, possono integrare un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, solo quando, oltre che ad essere caratterizzate da vincolo di subordinazione con la amministrazione comunale, cui e demandato il funzionamento di detto ufficio, si ricolleghino ad Atti o provvedimenti della medesima amministrazione, che, oltre ad evidenziare la sua inequivoca volonta di inserire il dipendente nell'ambito della propria organizzazione pubblicistica e per il perseguimento delle proprie finalita istituzionali, non siano stati annullati nell'Esercizio del potere di autotutela della pa. Pertanto, in difetto di questo requisito, la domanda, con la quale detto messo di conciliazione faccia valere diritti e spettanze inerenti alle prestazioni espletate, resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. (V 978/79, mass n 397169).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 28, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)