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Sez. 1, Sentenza n. 2400 del 03/09/1973 (Rv. 365772 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA - ESTREMI - INTERPRETAZIONE - AMMISSIBILITA - CRITERIO.*
Stato
decisa il 1973-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365772-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA - ESTREMI - INTERPRETAZIONE - AMMISSIBILITA - CRITERIO.*

In tema di dichiarazione giudiziale di paternita, il legislatore del 1942, rielaborando la norma dell'art 193, n 3, del codice civile abrogato (che richiedeva una 'dichiarazione esplicità), e tenendo conto dell'interpretazione datane dalla giurisprudenza, ha richiesto che la dichiarazione sia 'non equivocà (art 269, n 2, cod civ), nel senso cioe che il convincimento del dichiarante non possa trarsi anche per via di induzione, e che la ricostruzione del suo pensiero non offra adito a dubbi o incertezze. Cio non vuol dire, peraltro, che la dichiarazione medesima non debba formare oggetto del processo interpretativo necessario a ricostruire il pensiero di colui che l'ha emessa, e neppure che debba essere isolata dall'insieme di elementi e circostanze in cui si inserisce, dovendosi invece essa inquadrare nella vita del soggetto, nel suo mondo, nelle vicende che l'hanno preceduta e seguita. (V 2063/71, mass n 352735).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. Abrog. art. 193

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)