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Sez. 3, Sentenza n. 613 del 24/02/1958 (Rv. 881671 - 01)

APPELLO - IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO - DIFETTO DI PREVIO ACCERTAMENTO SULLA DATA DI RESTITUZIONE DEL FASCICOLO, CHE DOVREBBE RISULTARE DALL'ATTESTAZIONE DEL CANCELLIERE.
Stato
decisa il 1958-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881671-01

APPELLO - IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO - DIFETTO DI PREVIO ACCERTAMENTO SULLA DATA DI RESTITUZIONE DEL FASCICOLO, CHE DOVREBBE RISULTARE DALL'ATTESTAZIONE DEL CANCELLIERE.

In difetto di un previo accertamento in ordine alla data di restituzione del fascicolo di parte (accertamento che, a norma dell'art. 77, ultimo comma, disp. Attuaz. Codice di proc. civile, dovrebbe risultare dall'attestazione del cancelliere), non può tradursi in prova dell'inosservanza dei termini stabiliti dall'articolo 111, disposiz. Citate, per tale restituzione, poiché la mancata annotazione della restituzione è una irregolarità imputabile al cancelliere, onde da essa non può dedursi né l'inosservanza, imputabile, invece, alla parte, del termine utile per il deposito del fascicolo, né la violazione, imputabile al giudice, del dovere di astenersi dall'esaminare Atti e documenti non ritualmente prodotti e, trattandosi di procedimento in appello di dichiarare, ricorrendone i presupposti, l'improcedibilità del gravame.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)