Sez. 1, Sentenza n. 8261 del 30/07/1999 (Rv. 529109 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Deposito di un atto in cancelleria - Data - Obbligo di annotazione del cancelliere - Omissione - Tardività del deposito - Presunzione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
Allorquando l'osservanza del termine perentorio stabilito per il deposito di un atto di parte in cancelleria deve essere documentata necessariamente attraverso l'attestazione ufficiale del cancelliere, incombe alla parte, su cui grava l'onere di provare la tempestività dell'adempimento, di controllare l'effettiva apposizione della attestazione; poiché l'eventuale omissione comporta l'impossibilità di verificare il tempo dell'avvenuto deposito è presunta la non tempestività dell'atto (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto improcedibile il ricorso in materia di ineleggibilità a seguito di mancata certificazione della data di deposito).
Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)