Sez. U, Sentenza n. 3869 del 11/04/1991 (Rv. 471641 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Professioni ed arti sanitarie - Professioni sanitarie - Vigilanza dell'esercizio e disciplina. | Pronuncia della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Cassazione con rinvio - Riassunzione - Termine - Successivo deposito dell'atto - Artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 221 del 1950 - Operatività.
Igiene e sanità pubblica - Professioni ed arti sanitarie - Professioni sanitarie - Vigilanza dell'esercizio e disciplina.
A seguito di annullamento con rinvio di pronuncia resa dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, il termine per la notificazione dell'atto di riassunzione è quello di un anno dalla pubblicazione della sentenza di cassazione, fissato dallo art. 392 cod. proc. civ., mentre per il successivo deposito dell'atto stesso trovano applicazione le norme del processo davanti a detta Commissione, e, quindi, gli artt. 53 e 54 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, che concedono l'ulteriore termine di trenta giorni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 19, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 53, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)