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Sez. U, Sentenza n. 7712 del 06/08/1998 (Rv. 517803 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA | Igiene e sanita pubblicà - Professioni ed arti sanitarie - Professioni sanitarie - Vigilanza dell'esercizio e disciplina - Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Ricorso alla commissione - Omesso deposito presso la segreteria della commissione della relata di notifica del ricorso - Irricevibilità dello stesso - Assenza nel procedimento impugnato di indicazioni sui termini e le modalità del ricorso - Irrilevanza - Errore scusabile - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517803-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA

Con riguardo a ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, la sanzione di irricevibilità prevista dall'art. 54 del d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 (recante il regolamento di esecuzione del predetto decreto) per il caso di mancato deposito presso la segreteria della commissione delle relate di notifica del ricorso stesso(con disposizione non contraria ad alcuna norma di rango superiore ed anzi conforme ad un modello procedimentale tipico dei processi a prevalente impulso d'ufficio) non può essere evitata invocando l'assenza nel provvedimento impugnato di indicazioni circa i termini e le modalità del ricorso medesimo, in pretesa violazione dell'art. 3 ultimo comma della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero l'errore scusabile. Infatti per un verso il cit. art. 3, imponendo di rendere avvertito il destinatario dell'atto del termine e dell'autorità cui è possibile proporre impugnazione, non può rilevare in riferimento ad una impugnazione bene indirizzata e tempestivamente proposta (ma non seguita dai successivi necessari adempimenti) mentre per altro verso l'errore scusabile (ove pure applicabile in relazione allo speciale procedimento in questione) presuppone una situazione d'incertezza interpretativa pregiudizievole per la garanzia di tutela giurisdizionale, fondata su circostanze oggettive idonee ad ingenerare l'errore incolpevole dell'interessato(quali lo stato della normativa, le difficoltà di qualificazione dell'atto da impugnare e dei suoi effetti, il comportamento fuorviante della pubblica amministrazione, la particolare complessità della fattispecie) e non è quindi configurabile con riguardo ad incertezze meramente soggettive della parte in relazione ad una normativa non caratterizzata da particolare difficoltà.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)