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Sez. 1, Sentenza n. 4776 del 09/07/1997 Cc. (dep. 24/09/1997) Rv. 208502 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Termine di dieci giorni per il deposito - Deposito tempestivo del solo dispositivo - Sufficienza - Deposito tardivo della motivazione - Caducazione automatica della misura - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208502-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

Ai fini del rispetto del termine di dieci giorni per la decisione dell'istanza di riesame, è sufficiente che, entro quel termine sia depositato in cancelleria il dispositivo del relativo provvedimento, a nulla rilevando l'eventuale tardività nel deposito della motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)