Sez. 2, Sentenza n. 3306 del 25/07/1977 (Rv. 386850 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - TERMINI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AL GIUDIZIO DI MERITO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - TERMINI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AL GIUDIZIO DI MERITO - ESCLUSIONE.*
La deroga alla sospensione dei termini processuali in periodo feriale si applica al procedimento che si conclude con l'esecuzione del provvedimento cautelare di sequestro ed al successivo giudizio di convalida, ma non anche al giudizio di merito che, pur essendo normalmente riunito a quello di convalida, e tuttavia del tutto autonomo rispetto ad esso. Nella ipotesi in cui i due giudizi si sono svolti unitariamente, detta deroga non e applicabile ai termini per l'impugnazione limitata alla sola pronunzia di merito. (V 3025/74, mass n 371475).*
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)