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Sez. 2, Sentenza n. 3025 del 22/10/1974 (Rv. 371475 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - LIMITI - PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - APPLICABILITA ALLA SOLA FASE CAUTELARE E NON ANCHE AL GIUDIZIO DI MERITO.*
Stato
decisa il 1974-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371475-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - LIMITI - PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - APPLICABILITA ALLA SOLA FASE CAUTELARE E NON ANCHE AL GIUDIZIO DI MERITO.*

La deroga alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale degli avvocati, sancita dall'art 3 della legge 14 luglio 196 5, n 818, in relazione all'art 92 del RD 30 gennaio 1941, n 12, per le cause relative ai procedimenti cautelari, si applica, riguardo ai sequestri, al procedimento che si conclude con l'esecuzione del provvedimento ed al successivo giudizio di convalida e non anche al giudizio di merito che, pur essendo normalmente abbinato a quello di convalida, e tuttavia del tutto autonomo rispetto allo stesso. (V 1367'70, mass n 347097).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)