Sez. 1, Sentenza n. 150 del 20/01/1972 (Rv. 355894 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Non puo formare oggetto di Sindacato in Sede di legittimita, se sorretto da logica ed esauriente motivazione, l'apprezzamento del giudice del merito sull'attendibilita delle deposizioni dei testimoni, risolvendosi in un giudizio su questioni relative alla valutazione delle prove raccolte, affidato dall'art 116 cod proc civ esclusivamente al giudice del merito. (Conf 301'69, mass n 338294).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)