Sez. 2, Sentenza n. 301 del 01/02/1969 (Rv. 338294 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - TESTIMONIALE (ORALE) - ATTENDIBILITA DEI TESTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - TESTIMONIALE (ORALE) - ATTENDIBILITA DEI TESTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Non puo formare oggetto di Sindacato in Sede di legittimita, se sorretto da logica ed esauriente motivazione, l'apprezzamento del giudice di merito sull'attendibilita delle deposizioni dei testimoni, risolvendosi in un giudizio su questioni relative alla valutazione delle prove raccolte, affidato dall'art. 116 cod.proc.civ. esclusivamente al giudice di merito. (V. 2914-68, mass. N.335666 2854-68, mass. N.335540 2919-67, mass. N.330576 884-67, mass. N.327066 397-67, mass. N.326305).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)