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Sez. 2, Sentenza n. 13983 del 24/06/2011 (Rv. 618324 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE | Mancato completamento dell'opera - Responsabilità dell'appaltatore - Disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale - Applicabilità - Sussistenza - Disciplina specifica degli artt. 1667 e 1668 cod. civ. - Esclusione - Deduzione circoscritta a difetti o difformità dell'opera incompleta - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618324-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE

Nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e 1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)