Sez. 2, Sentenza n. 3302 del 15/02/2006 (Rv. 586292 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE | Mancato completamento dell'opera - Responsabilità dell'appaltatore - Disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale - Applicabilità - Sussistenza - Disciplina specifica - Esclusione.
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE
Nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e 1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt.1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata eseguita, ma presenti vizi, difformità o difetti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)