Sez. 3, Sentenza n. 2377 del 24/06/1976 (Rv. 381155 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTI ALLEGATI DA UNA PARTE - AMMISSIONI IMPLICITE DELL'ALTRA PARTE - NELL'ATTO INTRODUTTIVO - VALORE CONFESSORIO.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTI ALLEGATI DA UNA PARTE - AMMISSIONI IMPLICITE DELL'ALTRA PARTE - NELL'ATTO INTRODUTTIVO - VALORE CONFESSORIO.*
I fatti allegati da una parte possono considerarsi pacifici non solo quando siano stati esplicitamente ammessi dall'altra, ma anche quando questa abbia impostato la propria difesa su argomentazioni logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi. Infatti le ammissioni, sia pure soltanto implicite, fatte da una parte nell'atto introduttivo del giudizio sono ad essa riferibili e possono assumere, quindi, valore confessorio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)