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Sez. 3, Sentenza n. 2346 del 08/06/1977 (Rv. 386060 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - DISPENSA DALL'ONERE DELLA PROVA DELL'ATTORE - PRESUPPOSTO - AMMISSIONE IMPLICITA DEL CONVENUTO - CONDIZIONI - MANCATA CONTESTAZIONE SPECIFICA DEL FATTO COSTITUTIVO DELLA PRETESA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1977-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386060-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - DISPENSA DALL'ONERE DELLA PROVA DELL'ATTORE - PRESUPPOSTO - AMMISSIONE IMPLICITA DEL CONVENUTO - CONDIZIONI - MANCATA CONTESTAZIONE SPECIFICA DEL FATTO COSTITUTIVO DELLA PRETESA - INSUFFICIENZA.*

Affinche l'attore possa essere dispensato dall'Onere di provare un fatto costitutivo della sua pretesa, per effetto di ammissione implicita del convenuto, non e sufficiente che questi non abbia contestato specificamente il fatto medesimo, ma e necessario che abbia impostato il suo sistema difensivo su elementi ed argomentazioni incompatibili con il disconoscimento di quel fatto. (nella specie, premesso il principio di cui sopra, la SC ha cassato la pronuncia con la quale i giudici del merito avevano ritenuto ammesso l'ammontare di un credito, per prestazioni d'opera e per fornitura di merci, sulla sola base della genericita delle contestazioni sollevate dal debitore avverso il contenuto delle relative fatture). (V 2377/76, mass n 381155; (V 2912/75, mass n 376964).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)