Sez. 1, Sentenza n. 9774 del 20/09/1996 Ud. (dep. 14/11/1996) Rv. 205963 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Circostanza attenuante del fatto di "particolare tenuità" - Significato di tale espressione - Riferimento esclusivo al valore della cosa ricettata - Esclusione - Riferimento ad elementi soggettivi ed oggettivi - Rilevanza determinante di detti elementi ai fini della esclusione o del riconoscimento dell'attenuante - Legittimità - Fattispecie: esclusione dell'attenuante nel caso di ricettazione di arma clandestina.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE
L'espressione "fatto di particolare tenuità", usata dal legislatore per definire l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., non può riferirsi esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma ha un significato ed un contenuto molto più ampio che è comprensivo di tutti quegli elementi, sia di natura soggettiva che oggettiva, i quali possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento, o dell'esclusione, dell'attenuante in parola. (Nella fattispecie si trattava di ricettazione di una pistola con matricola abrasa, e la Suprema Corte - in applicazione del principio di cui in massima - ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'attenuante in questione tenendo conto della natura clandestina dell'arma e dei numerosi precedenti penali dell'imputato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)