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Sez. 1, Sentenza n. 33510 del 07/07/2010 Ud. (dep. 13/09/2010) Rv. 248119 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Circostanza attenuante del fatto di "particolare tenuità" - Nozione - Riferimento esclusivo al valore della cosa ricettata - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248119-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

L'espressione "fatto di particolare tenuità", di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., va riferita non esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma a tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell'esclusione della circostanza attenuante. (Nel caso di specie, relativo a ricettazione di una pistola con matricola abrasa, la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'attenuante in questione in considerazione della micidialità e della potenzialità offensiva dell'arma, completa di caricatore con sette cartucce).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)