Sez. 1, Sentenza n. 93 del 16/01/1970 (Rv. 344781 - 01)
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO - ATTO - COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO FAMILIARE - REVOCABILITA - ESTREMI.*
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO - ATTO - COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO FAMILIARE - REVOCABILITA - ESTREMI.*
L'atto di Costituzione del patrimonio familiare compiuto dal fallito nel biennio anteriore al fallimento, benche si risolva nell'adempimento di un dovere morale, ricade sotto la disposizione dell'art 64 legge fallimentare quando il valore dei beni vincolati con tale atto sia sproporzionato rispetto al patrimonio del fallito stesso, senza che abbia rilievo l'eventuale anteriorita o meno dei singoli crediti all'atto predetto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)