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Sez. L, Sentenza n. 911 del 26/01/1995 (Rv. 489965 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI | Ultrasessantacinquenni riconosciuti invalidi civili - Diritto alla pensione sociale in base ai limiti di reddito stabiliti per l'erogazione delle prestazioni del Ministero dell'interno - Sanatoria degli effetti del non convertito D.L. n, 495 del 1987 - Portata.
Stato
decisa il 1995-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489965-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI

L'art. 1 della legge 21 marzo 1988, n. 93 - che dopo la mancata conversione del d.l. 9 dicembre 1987, n. 495 (il cui art. 1, primo comma, recava l'interpretazione autentica degli artt. 10 e 11 della legge n. 854 del 1973, nel senso che i mutilati e gli invalidi civili, anche se riconosciuti tali a seguito di istanza alle apposite commissioni sanitarie dopo il compimento di sessantacinque anni di età, sono ammessi al godimento della pensione sociale in base ai limiti di reddito stabiliti per l'erogazione delle prestazioni economiche, da parte del Ministero dell'interno, alle rispettive categorie di appartenenza) ha convertito il d.l. 8 febbraio 1988, n. 25 e sancito la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e la salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base del non convertito decreto n. 495 del 1987 - va interpretato nel senso che il diritto alla pensione sociale "sostitutiva" compete (alle medesime condizioni reddituali stabilite per l'accesso alle suddette prestazioni ministeriali) al mutilato o invalido civile, riconosciuto tale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, solo se, nel periodo di vigenza (dal 10 dicembre 1987 al 7 febbraio 1988) del non convertito decreto n. 495 del 1987, sia stato adottato, da parte dell'I.N.P.S. il provvedimento di liquidazione della pensione stessa; senza, peraltro, che ciò escluda l'operatività (in ipotesi di provvedimenti di liquidazione adottati dall'I.N.P.S. anteriormente a tale periodo) della sanatoria prevista dal primo comma dello stesso art. 1 del d.l., n. 25 del 1988 (mantenuto dalla legge di conversione n. 93 del 1988).

Riferimenti normativi: Legge 21/03/1988 num. 93 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)