Sez. L, Sentenza n. 5640 del 15/03/2006 (Rv. 587907 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione e assegno di invalidità civile ex artt. 12 e 13 legge n. 118 del 1971 - Inabilità perfezionatasi successivamente al sessantacinquesimo anno d'età - Diritto al trattamento relativo - In sussistenza - Sanatoria di cui alla legge n. 93 del 1988 - Applicabilità - Limiti.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
La pensione e l'assegno di inabilità civile di cui agli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, e come è stato espressamente confermato dall'art. 8 del d.lgs. 23 novembre 1988 n. 509. Né è applicabile la sanatoria di cui all'art. 1 della legge n. 93 del 21 marzo 1988, che ha convertito il d.l. 8 febbraio 1988, n.25 e sancito la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e la salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base del non convertito decreto n. 495 del 1987, dovendosi interpretare detta disposizione nel senso che il diritto alla pensione sociale "sostitutiva" compete (alle medesime condizioni reddituali stabilite per l'accesso alle suddette prestazioni ministeriali) al mutilato o invalido civile, riconosciuto tale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno d'età, solo se, nel periodo di vigenza (dal 10 dicembre 1987 al 7 febbraio 1988) del non convertito decreto n. 495 del 1987, sia stato adottato, da parte dell'I.N.P.S., il provvedimento di liquidazione della pensione stessa.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 21/03/1988 num. 93 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1987 num. 495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)