Sez. L, Ordinanza n. 13057 del 16/05/2025 (Rv. 675556-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Aumento o riduzione dei compensi ex art. 4, commi 2 e 4, del d.m. n. 55 del 2014 - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE
In tema di compensi di avvocato, gli aumenti e le riduzioni previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 4 dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, per l'ipotesi di difesa di (o contro) una pluralità di parti, non sono sindacabili in sede di legittimità se contenuti entro i minimi e massimi di tariffa, non necessitando in quest'ultimo caso di specifica motivazione, fermo restando, comunque, che deve trattarsi di cause riguardanti soggetti caratterizzati dalla stessa posizione processuale.
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)