Sez. L - , Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019 (Rv. 653760 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Spese giudiziali - Liquidazione successiva al d.m. n. 140 del 2012 - Potere discrezionale del giudice - Sindacato in sede di legittimità - Limiti e condizioni.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi del d.m. n. 140 del 2012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, "di regola", quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare "ulteriormente" il compenso in considerazione delle circostanze concrete, va intesa nel senso che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 41, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 com. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)