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Sez. 1, Sentenza n. 8623 del 26/04/2005 (Rv. 580794 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Motivi di compensazione - Obbligo di specificarli - Insussistenza - Motivazione del giudice - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Fondamento e limiti.
Stato
decisa il 2005-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580794-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

In materia di spese processuali, il giudice può disporre la compensazione anche senza fornire, al riguardo, alcuna motivazione, e senza che - per questo - la statuizione diventi sindacabile in sede di impugnazione e di legittimità, atteso che la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di giusti motivi. In particolare, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa o che siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale. (Nel riaffermare tali principi, la Corte di cassazione, prendendo atto dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 395 del 2004, resa in riferimento ad una questione avente a suo presupposto il diritto vivente suddetto, ha ribadito il suo orientamento, che pone in equilibrio i valori costituzionali della difesa delle parti nel processo - art. 24 Cost. - e della ragionevole durata di quest'ultimo - art. 111, comma secondo, ult. parte, Cost. - escludendo che allo stato, sia possibile altra lettura costituzionalmente adeguata delle disposizioni di legge coinvolte, diversa da quella richiamata. sempre più elevati).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)