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Sez. 5, Sentenza n. 29463 del 14/11/2024 (Rv. 672871-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Imposte sul reddito - Norme pattizie derivanti da accordi tra Stati - Norme nazionali - Prevalenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672871-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

In materia di imposte sul reddito, le norme pattizie derivanti da accordi tra Stati prevalgono sulle corrispondenti norme nazionali per il carattere di specialità del loro ambito di formazione, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra l'altro, dagli obblighi internazionali di cui all'art. 117, comma 1, Cost., attesa la ratio di evitare fenomeni di doppia imposizione.

Costituzione art. 117 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)