diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14240 del 25/05/2021 (Rv. 661423 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Imposte sul reddito - Doppia imposizione internazionale - Convenzione italo-svizzera - Individuazione dello Stato soggetto attivo del rapporto impositivo - Criterio della residenza - Rilevanza - Prevalenza della norma pattizia su quella interna - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661423-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

In tema di doppia imposizione internazionale, ai fini dell'individuazione dello Stato soggetto attivo del rapporto impositivo, in relazione a redditi corrisposti al cittadino italiano residente in Svizzera, rileva il criterio della residenza ex art. 4 della Convenzione Italia-Svizzera – ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 943 del 1978 – essendo la norma pattizia speciale rispetto alle corrispondenti norme nazionali, sulle quali quindi prevale, atteso che la potestà legislativa deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra l'altro, dagli obblighi internazionali sanciti dall'art. 117, comma 1, Cost.

Legge 23/12/1978 num. 943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)