Sez. L, Sentenza n. 32121 del 12/12/2024 (Rv. 673298-01)
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE | Obbligazioni pensionistiche - Diritto applicabile - Legislazione dello Stato obbligato a corrispondere la prestazione previdenziale - Ragioni - Fattispecie. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE - In genere.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE
In materia di pensioni di invalidità , vecchiaia o reversibilità deve essere applicata la legislazione dello Stato obbligato a corrispondere la prestazione previdenziale, in quanto le prestazioni pensionistiche, stante la natura pubblicistica, sono sottratte all'ambito applicativo della l. n. 218 del 1995 e ricadono nella disciplina dell'art. 11 del Regolamento CE n. 883 del 2004, restando irrilevanti la residenza del pensionato in altro Stato membro come pure la maturazione del giudicato interno sulla giurisdizione italiana. (Principio affermato in relazione alla richiesta di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione di somme corrisposte dalla Notarkasse A.D.O.R., proposta da un notaio tedesco stabilitosi in Italia da pensionato e integralmente soggetto al sistema di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza).
Legge 31/05/1995 num. 218 art. 1, Regolam. Consiglio CEE 29/04/2004 num. 883 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)