Sez. L - , Sentenza n. 6776 del 19/03/2018 (Rv. 647604 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Esercizio della professione in più Stati UE - Legislazione previdenziale applicabile - Individuazione - Criteri - Luogo di residenza o svolgimento sostanziale di attività - Prevalenza - Fondamento - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
Ai fini della individuazione della legislazione previdenziale applicabile per i cittadini comunitari che svolgono la professione forense in più Stati membri dell'Unione, va data prevalenza al criterio del luogo di residenza, indicato dall'art. 14 bis, par. 2, del Regolamento CEE n. 1408 del 1971, richiamato dall'art. 13 del Regolamento CEE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883 del 2004, nel caso in cui una parte sostanziale dell'attività sia esercitata in tale Stato membro, mentre, qualora il professionista non risieda in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività, deve trovare applicazione quello del luogo in cui si trova il centro di interessi, al fine di garantire l'effettività dell'obbligo di comunicazione reddituale alla Cassa di previdenza di tale luogo, funzionale alla determinazione dei contributi dovuti da chi sia già iscritto e all'accertamento dei requisiti reddituali o del volume di affari in presenza dei quali sorge l'obbligo di iscrizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di appello, che aveva accolto la domanda di restituzione di contributi - versati dal 2005 in poi a seguito di iscrizione d'ufficio - alla Cassa Nazionale Forense da avvocato di nazionalità tedesca avente residenza, domicilio e centro degli affari in Italia).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 20/04/2004 num. 883 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)