Sez. U, Sentenza n. 8520 del 29/05/2012 (Rv. 622465 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO | Pubblico impiego contrattualizzato - Assegnazione a mansioni superiori - Valutazione - Fonti - Contratto collettivo - Esclusività - Ordini di servizio - Rilevanza - Fattispecie relativa alla classificazione del personale del comparto Ministeri nelle posizioni economiche C2 e C3.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la disciplina collettiva costituisce la fonte esclusiva per valutare se un dipendente sia stato assegnato a mansioni superiori, a tal fine rilevando, per gli effetti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'emanazione di uno specifico ordine di servizio per un'attribuzione a titolo di supplenza, che esclude la fungibilità dell'attribuzione stessa nell'area funzionale del supplente. Nel sistema di classificazione del personale adottato dal c.c.n.l. del comparto Ministeri 1998-2001, la posizione economica C2 si riferisce alla direzione e al coordinamento di unità organiche, mentre la posizione economica C3 alla direzione e al coordinamento di strutture complesse nonché all'assunzione temporanea di funzioni dirigenziali in assenza del titolare. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva riconosciuto il diritto al trattamento economico dell'area C3 del dipendente, in servizio presso un tribunale amministrativo regionale, il quale, classificato in area C2, aveva tuttavia svolto funzioni di direttore di una segreteria composta da più uffici e aveva ricevuto l'incarico, con apposito ordine di servizio, di sostituire il segretario generale in caso di impedimento del titolare).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Contr. Coll. 16/02/1999
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)