Sez. L, Sentenza n. 1582 del 14/02/1998 (Rv. 512625 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Lavoratori migranti - Disciplina comunitaria - Pagamento a residente in Italia di pensione estera tramite l'INPS - Decesso del pensionato - Ratei maturati e insoluti - Disciplina - Accreditamento all'INPS - Efficacia liberatoria per la istituzione estera - Art. 90 R.D. n. 1422 del 1924 - Applicabilità - Conseguenze - Diritto dei congiunti o eredi al pagamento da parte dell'INPS - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
Nel quadro della disciplina dei regimi di sicurezza sociale a favore dei lavoratori che si spostano all'interno della Comunità europea, in caso di pagamento a lavoratore residente in Italia di pensione dovuta da parte di istituzione di altro paese della Comunità secondo la procedura prevista dagli artt. 53 e seguenti del regolamento CEE n. 574/72 (procedura applicabile in difetto di diversi accordi tra gli Stati o le autorità competenti), il versamento effettuato dall'istituzione debitrice su apposito conto dell'istituzione del luogo di residenza del beneficiario incaricata del pagamento a quest'ultimo ha efficacia liberatoria per la prima (art. 55), mentre ai pagamenti al beneficiario si applicano le modalità previste dalla normativa vigente per l'organismo locale pagatore (art. 56, punto 1). Ne consegue che, in caso di morte del pensionato, i congiunti o gli eredi aventi titolo ai ratei già maturati a norma dell'art. 90 del R.D. n. 1422 del 1924 hanno diritto al pagamento degli stessi da parte dell'INPS, a cui l'istituzione estera abbia versato le relative somme, mentre nessun argomento in senso contrario può trarsi dalle disposizioni del citato regolamento comunitario (art. 56, punti 2 e 3) che regolano l'avviso che l'ente designato per il pagamento deve dare della conseguita notizia della morte del pensionato o di altre circostanze che giustifichino la sospensione o la soppressione dei pagamenti.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 90, Regolam. Comunitario del 1972 num. 574, Regolam. Comunitario del 1972 num. 574 art. 53, Regolam. Comunitario del 1972 num. 574 art. 55, Regolam. Comunitario del 1972 num. 574 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)