Sez. L, Sentenza n. 23268 del 08/11/2007 (Rv. 600255 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Morte dell'assicurato - Art. 90 r.d. n. 1422 del 1924 - Rate di pensione non riscosse - Soggetto autorizzato alla riscossione - Coniuge superstite - Incidenza sulla titolarità del diritto e sulla legittimazione ad agire nei giudizi relativi a diritti del defunto - Esclusione - Fattispecie, in tema di accessori da ritardo.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
L'art. 90 del r.d. n. 1422 del 1924, nel disporre che le rate di pensione non percepite dal pensionato deceduto sono pagate al coniuge superstite, disciplina il pagamento delle pensioni già liquidate ed è diretto ad attuare una "adjectio solutionis causa" nell'interesse dell'istituto debitore e degli eredi, senza minimamente incidere sulla titolarità dei relativi diritti, regolati dalle comuni norme successorie. Conseguentemente, è esclusa la "legitimatio ad causam" del coniuge nelle azioni volte all'attribuzione "jure ereditario" di diritti del defunto nella sfera patrimoniale di altri superstiti, quale l'azione volta al riconoscimento del diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria sulle rate corrisposte in ritardo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3184, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)