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Sez. 3, Sentenza n. 1305 del 26/04/1972 (Rv. 357831 - 01)

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE - CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - PROPOSIZIONE DI ISTANZE GIUDIZIALI CONTRO IL DEBITORE ENTRO SEI MESI DALLA SCADENZA - ONERE DEL CREDITORE - RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - ISTANZA GIUDIZIALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357831-01

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE - CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - PROPOSIZIONE DI ISTANZE GIUDIZIALI CONTRO IL DEBITORE ENTRO SEI MESI DALLA SCADENZA - ONERE DEL CREDITORE - RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - ISTANZA GIUDIZIALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Non puo essere riconosciuto il carattere di istanza giudiziale contro il debitore - idonea ad impedire la decadenza del creditore nei confronti del fideiussore secondo il disposto dell'art 1957 cod civ - al ricorso per accertamento tecnico preventivo, in quanto il relativo procedimento si esaurisce in se stesso, attesa la sua natura di procedimento meramente strumentale e preparatorio, volto all'autonoma predisposizione di un mezzo di prova da utilizzare eventualmente, in via del tutto facoltativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)