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Sez. 2, Sentenza n. 283 del 14/01/1997 (Rv. 501724 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Scadenza del'obbligazione principale - Istanza del creditore contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza, ex art. 1957 cod. civ. - Termine "istanza" - Interpretazione - Atto giudiziario esperibile in via di esecuzione o di cognizione per conseguire il pagamento del debito - Ammissibilità - Atto stragiudiziale, denuncia o querela penale, ricorso per accertamento tecnico preventivo - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501724-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

L'art. 1957 cod. civ., nell'imporre al creditore l'onere di proporre "le sue istanze" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Alla luce di tale "ratio", consegue che il termine "istanza" si riferisce a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato. Resta, invece, escluso che, in quello stesso termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale, o una denuncia o una querela presentate in sede penale, o un ricorso per accertamento tecnico preventivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)