Sez. 3, Sentenza n. 162 del 16/01/1990 (Rv. 464829 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONE PER ATTIVITÀ DI INTERESSE TURISTICO - SPETTANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONE PER ATTIVITÀ DI INTERESSE TURISTICO - SPETTANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo l'indennità per la perdita dell'avviamento compete anche per la cessazione della locazione di immobili nei quali viene svolta un'attività di interesse turistico purché detta attività comporti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, inteso come l'insieme indiscriminato dei potenziali destinatari dei beni e servizi che caratterizzano l'attività esercitata dall'impresa, con la conseguenza che deve essere escluso il diritto all'indennità in favore di un Club nautico che svolge la propria attività non a fini di lucro e in favore soltanto dei propri soci.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)